LibertàEguale

Ceccanti a Fico: “Lo Statuto del M5S viola la Costituzione”

Per l’Illustre Presidente Roberto Fico
Camera dei deputati
Sede

Illustre Presidente,
la lettera inviataLe in data 9 dal collega Magi pone un problema specifico di violazione dell’articolo 67 da parte dello Statuto del Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle in relazione all’articolo 21 comma 5.

La lettura del testo dello Statuto pone però ulteriori problemi di violazione di tale disposizione costituzionale e del Regolamento della Camera in cui lo Statuto si inserisce. Non a caso il Regolamento è stato modificato nel 2012 per consentire maggiore trasparenza nella vita interna dei gruppi a partire dalle norme statutarie e la maggiore trasparenza non può non comportare anche l’attenzione a eventuali profili di illegittimità.

Nell’articolo 4 comma 7 dello Statuto l’elezione del capogruppo si configura come una mera “ratifica” della scelta effettuata dal “Capo politico” esterno alla Camera e nell’articolo 5 comma 2 al medesimo Capo politico viene attribuito un potere di revoca a prescindere dalla volontà degli associati. Come si conciliano tali disposizioni con il comma 2 dell’articolo 15 del Regolamento della Camera che dà agli iscritti piena sovranità sull’elezione del capogruppo e dei suoi sostituti? Cosa accadrebbe se alla Presidenza arrivassero ad esempio due comunicazioni provenienti dal Gruppo M5S, una con la comunicazione della revoca del Presidente da parte del Capo politico del gruppo in conformità allo Statuto e una con la conferma del capogruppo in carica magari a maggioranza degli iscritti in conformità al Regolamento? La Presidenza della Camera quale riconoscerebbe come valida?

In relazione alla revocabilità del Presidente si pone anche il problema del Direttore amministrativo che è individuato dall’art. 4 comma 8 quale responsabile per la gestione amministrativa e contabile, sulla base di quanto richiesto dall’art. 15 comma 2-bis del Regolamento Camera. Il direttore è appunto nominato dal Presidente (art 11 comma 1) ed è revocabile dal Direttivo (art. 11 comma 4), i cui componenti sono tutti nominati dal Presidente su proposta del capo politico (art. 6 comma 1). Questo ruolo decisivo e polivalente del Capo politico non aggira i doveri di trasparenza sulla gestione amministrativa e contabile di cui all’articolo 15 comma 2-bis che li concepisce intorno al rapporto tra assemblea e organo responsabile?

Nell’articolo 21 comma 2 lettera c) è inserito un obbligo di dimissioni dalla carica “in caso di condanna penale, ancorché non definitiva”. Come si concilia tale disposizione con il comma 2 dell’articolo 68 della Costituzione che non prevede la decadenza neanche in caso di condanna definitiva?

Nella successiva lettera g) vengono previste sanzioni per una fattispecie amplissima tale da annullare o ridurre comunque al minimo l’autonomia del parlamentare, in modo difficilmente compatibile con l’articolo 67 della Costituzione: “comportamenti suscettibili di pregiudicare l’immagine o l’azione politica del Movimento 5 Stelle o di avvantaggiare altri partiti”, di indeterminatezza analoga a quella della successiva lettera j) “tutte le condotte che violino, del tutto o in parte, la linea politica dell’associazione ‘Movimento 5 Stelle”.

Cosa intendono fare la Presidenza e l’Ufficio di Presidenza rispetto a tali problemi, fin qui inediti, per l’effettivo rispetto delle prerogative parlamentari garantite dalla Costituzione e dal Regolamento?

In attesa di un Suo riscontro, Le porgo cordiali saluti