LibertàEguale

Come funziona l’Italicum

Elezioni per il Parlamento: lavori in corso
Fonti: per la Camera il Dpr 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni; per il Senato il D.Lgs.
20 dicembre 1993, n. 534. Le modifiche più recenti sono state introdotte dalla legge 21 dicembre 2005,
n.270 e, quindi, dalla sentenza 1/2014 della Corte Costituzionale.
Come si vota: al Senato in 18 Regioni l’elettore al Senato ha un’unica scheda in cui vota, in unico
turno, un simbolo di partito a cui è legata una lista a livello regionale in cui la Corte ha inserito una
preferenza unica; in Val d’Aosta c’è un unico collegio uninominale maggioritario; in Trentino-Alto
Adige vi sono sei collegi uninominali maggioritari. Per La Camera, sempre in unico turno, ha
un’analoga scheda per il voto su un simbolo legato a una lista in 26 circoscrizioni (per le Regioni più
piccole la circoscrizione è regionale, nelle altre la Regione è divisa in 2 o in 3 circoscrizioni
pluriprovinciali) in cui la Corte ha inserito una preferenza unica; la Val d’Aosta elegge un unico
deputato in un collegio uninominale maggioritario. 12 seggi alla Camera e 6 al Senato sono riservati
agli italiani all’estero con sistema proporzionale e voto di preferenza in maxi-circoscrizioni.
Come si assegnano i seggi: essendo stati soppresso dalla Corte i premi di maggioranza (nazionale alla
Camera, regionali al Senato) i sistemi (tranne le eccezioni segnalate al punto precedente) sono ora
proporzionali con sbarramento. Ottengono seggi alla Camera le liste che superano da sole
nazionalmente il 4% dei voti validi; in teoria sarebbe rimasta la possibilità di coalizioni (per essere tali
dovrebbero superare il 10%) con sbarramenti più piccoli per le relative liste (2% dei voti e recupero
della prima esclusa di ogni coalizione), ma non essendovi più il premio viene a mancare un reale
incentivo per stipularle. Idem al Senato dove resta pertanto lo sbarramento regionale dell’8% per le
liste e dove sarebbero destinati inutilizzati gli altri sbarramenti: 20% per le coalizioni e 3% per le liste
nelle coalizioni (3%).
Dal momento che, pur essendo autoapplicativo, il sistema uscito dalla Corte sembra fortemente
imperfetto (produttore di grandi coalizioni necessitate, con voto di preferenza in amplissime
circoscrizioni che porterebbero a gravi inconvenienti sui rappresentanti, è in corso di esame alla
Camera il cosiddetto Italicum.
Il testo-base approdato in Aula è relativo alla sola Camera perché, sulla base della riforma
costituzionale in itinere, il Senato dovrebbe rappresentare le istituzioni territoriali e quindi non
dovrebbe essere eletto direttamente..
La formula è majority-assuring a livello complessivo a favore della prima lista a cui verrebbe attribuito
il 54% dei seggi. Lo sbarramento unico per ogni lista è del 3%. Per rispondere alla sentenza della Corte
sul premio indeterminato senza soglia è introdotto il ballottaggio tra le prime due liste in caso di
mancato raggiungimento della soglia minima in voti (40%) quindi con un massimo di
disproporzionalità teorica tra voti e seggi, se si chiude al primo turno, del 14%. E’ quantitativamente
analogo al premio esplicito assegnato nella legislazione greca di 50 seggi su 300, ossia il 16,7%, che,
però, meno garantisticamente, non prevede né una soglia in basso né un tetto in alto a cui fermarsi,
anche in Grecia, poi, il premio si somma a uno sbarramento, in quel caso del 3%. La disproporzionalità
massima del 14% è teorica, quella reale è inferiore perché col 40 dei voti, a causa degli sbarramenti, è
comunque ragionevole attendersi, già prima dell’assegnazione del premio, più del 40 dei seggi.
Il ballottaggio, facendo potenzialmente rientrare in campo tutti gli elettori, legittima meglio il premio:
in quel caso la di sproporzionalità massima è del 4% giacché il 54 dei seggi si prende con più del 50 dei
voti. Non appare corretto, come alcuni fanno, calcolare la di sproporzionalità rispetto ai voti del primo
turno perché in questo caso è il secondo decidere. Va precisato che le percentuali sono calcolate alla
Camera su un denominatore di 617, escluso cioè il collegio della Val d’Aosta e la circoscrizione estero;
idem al Senato su un denominatore di 308.
La competizione su liste anziché su coalizioni dovrebbe suggerire, quanto meno, una riforma dei
Regolamenti in modo che esse non siano costruite come cartelli provvisori solo per superare gli
sbarramenti e ridividersi poi in Gruppi parlamentari una volta giunti nelle Assemblee: ci deve essere
coerenza tra diritto elettorale e diritto parlamentare, tra liste e gruppi, pena un’elusione delle ragioni
che hanno portato alla riforma.
Per inciso i voti degli elettori della Val d’Aosta rientrano giustamente ora nel computo per assegnare il
premio nazionale rimediando a un’evidente incostituzionalità della legge Calderoli, che li faceva
decidere solo sul loro collegio uninominale. Idem accade anche per gli elettori del Trentino-Alto Adige
coi collegi uninominali della legge Mattarella, ora creati alla Camera, preesistenti al Senato ed ora
inseriti nel computo per il nuovo premio nazionale.
Per rispondere all’incostituzionalità delle lunghe liste bloccate della legge Calderoli la Corte ha
momentaneamente inserito la preferenza unica ma ha lasciato al legislatore la scelta tra preferenze (che
sono notoriamente un’anomalia italiana), collegi uninominali e liste corte (quest’ultimo aspetto, pur
contestato da altri interpreti, è in realtà evidente nel richiamo abbastanza chiaro, anche se implicito, al
sistema spagnolo) Il testo ha trovato al momento un punto di equilibrio individuando 100
circoscrizioni in ciascuna delle quali il capolista è bloccato e gli altri candidati sono invece selezionati
con le preferenze.