LibertàEguale

Ddl Zan, tra i nodi nella legge: cosa c’è davvero in gioco

di Giovanni Cominelli

 

Il Disegno di Legge n. 2005 – il DdL Zan – costituito da 10 articoli, intende tutelare le persone e le comunità più esposte all’odio, alla discriminazione, alla persecuzione criminale e violenta, a causa del loro orientamento sessuale, modificando alcuni articoli del Codice penale. Si tratta di un’estensione della Legge Mancino del 25 giugno 1993, n. 205, la quale sanziona e condanna frasi, gesti, azioni e slogan aventi per scopo  l’incitamento all’odio e alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali.

L’art. 1 definisce, l’impianto culturale e il lessico della legge:  “a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico; b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; c) per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; d) per identità di genere si intende l’i¬dentificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corri-spondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione”.

L’art. 2 definisce i campi di applicazione delle sanzioni: la propaganda, l’istigazione, gli atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.

L’art. 7 propone che il 17 maggio di ogni anno si celebri la Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, nella quale sono obbligatoriamente coinvolte anche le scuole.

Sono esattamente questi articoli che hanno sollevato la richiesta di bloccare/modificare il DdL. Il centro-destra lo ritiene, infatti, inutile, così che basterebbe la Legge Mancino. Una parte del movimento femminista contesta la sottostante l’ideologia del “gender”, convinta che “negare che l’umanità sia composta da due sessi finisce per eliminare la differenza sessuale”.  Alcuni giuristi contestano la genericità e l’ambiguità di alcune formulazioni giuridiche con valore penale: dove sta il confine tra libera opinione, propaganda, istigazione e comportamenti criminali? E, pertanto, a chi, lungo questa catena, si devono imputare le responsabilità di eventuali atti violenti? Il Vaticano, a sua volta, ha inviato al Governo una Nota diplomatica verbale, in cui si fa notare che il testo violerebbe l’articolo 2 del Concordato, che assicura alla Chiesa “libertà di organizzazione, di pubblico esercizio di culto, di esercizio del magistero e del ministero episcopale” e garantisce “ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. In particolare, poi, l’istituzione della Giornata nazionale metterebbe in difficoltà le scuole cattoliche, coinvolte loro malgrado in una mobilitazione ideologica estranea alla loro cultura. Prima della Nota Vaticana, anche la CEI aveva preso posizione contro il DdL, chiedendo non che venisse bloccato, ma che venisse modificato.

Reazioni e controreazioni si sono subitaneamente incrociate. Sono comparse fratture all’interno della Curia, della Chiesa, del mondo cattolico e, ovviamente, tra i partiti di destra, di sinistra e di centro, e all’interno di ciascuno. Così il campo di battaglia si è riempito di grida e di fumo, fino a fare perdere di vista le ragioni autentiche dello scontro.

Quali sono? Qual è la posta in gioco?

Si tratta di difendere i diritti umani e civili di ogni persona, quale che sia il suo orientamento sessuale: maschile, femminile, transessuale. Quest’ultimo lemma copre, in realtà, una molteplicità di esperienze e di condizioni, che sono tutte raccolte sotto la sigla  L(esbic) G(ay) B(isexual) T(ransgender) Q(ueer and -uestioning) I(ntersessuali) A(sessuali).

Il guaio è che il testo del DdL oltrepassa teoreticamente la soglia del semantema transessuale per approdare alla fondazione del discorso legislativo sul gender. La teoria del gender è nata nel mondo femminista anglosassone per contestare le superfetazioni culturali e le narrazioni che nel corso dei millenni sono state edificate sopra il sesso femminile. E’ una teoria nata per la liberazione della donna.

Tuttavia, nel contesto socio-culturale attuale la teoria del gender si è trasformata in teoria della liberazione dall’identità sessuale come tale. La sessualità si è staccata dalla biologia per librarsi nel mondo soggettivo delle autopercezioni: il sesso come scelta soggettiva, come condizione mentale. E il corpo? Solo un puro purissimo accidente della mente. Riappare qui un antico filone gnostico, di origine pitagorica-platonica, che si salda con quello post- moderno trans-umanista e post-umanista, per il quale il corpo umano si prospetta come creazione socio-culturale e tecno-scientifica. L’unità psicofisica di un’antropologia millenaria, che tiene insieme indissolubili “anima“ e “corpo”, Io-mente-psiche-corpo viene scomposta e spezzata. In questa nuova temperie il corpo diviene un oggetto manipolabile, un bene alienabile e disponibile per il mercato come qualunque altra merce: dal business della maternità surrogata alla compravendita di prestazioni sessuali. “Idee propugnate come espressione di modernità, libertà e di progresso, ma che invece nascondono un’inaccettabile e arretrata visione discriminatoria e di restaurazione che relega le donne a minoranza”, così suona un Appello, sottoscritto da Emma Fattorini e da molti altri, alla modifica del DdL Zan.

Ora, non possiamo certo escludere di trovarci sulla soglia di un salto quantico di prassi che porti verso un’evoluzione della specie, che sia sempre più creazione dell’uomo ad opera dell’uomo. E perciò di essere costretti ad elaborare nuove antropologie filosofiche. Non da oggi, per esempio, l’antropologia buddista e induista propone un’idea molto più light della corporeità. Molto diversa dall’antropologia ebraica, semita e mediterranea, di cui siamo eredi, che il Cristianesimo ha elaborato nella teologia dell’Incarnazione. Il “farsi corpo “ del Verbo significa molto di più che un passaggio occasionale su questa terra. E’ il segno di una consustanzialità con la storia degli uomini. Donde la teologia della Resurrezione.

Nel chiedere la modifica del DdL, la Nota vaticana fa appunto notare  quelle “espressioni della Sacra Scrittura e delle tradizioni ecclesiastiche del magistero autentico del Papa e dei vescovi, che considerano la differenza sessuale, secondo una prospettiva antropologica che la Chiesa cattolica non ritiene disponibile, perché derivata dalla stessa Rivelazione divina”.

Si può mettere in discussione dall’interno della stessa elaborazione teologica l’idea che questa antropologia, assorbita dalla civiltà dell’epoca, abbia un fondamento rivelato. Potrebbe essere solo l’esito di un’inculturazione contingente, ancorché millenaria, del kerygma cristiano. Quanto ai non credenti, già Feuerbach, a suo tempo, ha rovesciato il rapporto tra teologia e antropologia.

Ma in ogni caso, non ha senso che un Progetto di legge si avventuri sul terreno incerto e diviso delle antropologie filosofiche, esordendo con le definizioni dell’articolo 1. Ad una legge si chiede e si deve molto meno!

Basterebbe che si limitasse a definire reati e pene, a difesa del legittimo orientamento sessuale di ciascuno contro ogni violenza verbale e materiale. Come ha dichiarato il Card. Parolin, chiedendo non il blocco, ma la modifica del DdL.

D’altronde, dal punto di vista dell’ordinamento giuridico e costituzionale italiano, difeso dallo stesso Mario Draghi, la sovrapposizione del semantema “gender” al semantema “sesso”, adottata nell’art. 1 del DdL, è contraria all’art. 3 della Costituzione, per il quale i diritti vengono riconosciuti in base al sesso e non al genere ed è incoerente con la Legge n. 164/82 con le successive sentenze della Corte Costituzionale.

Resta sorprendente l’atteggiamento del PD, di Leu e del M5S, che, per bocca di Letta, si rifiutano ostinatamente di procedere ad una modifica del DdL, forse temendo che le modifiche eventuali provochino un movimento a pendolo del DdL tra Senato e Camera, cui dovrebbe inevitabilmente ritornare. Ma è un errore, che è conseguenza dell’errore originario: quello di non aver voluto porgere orecchio alle molteplici obiezioni che venivano sollevate non solo da chi rappresenta l’ala più conservatrice e reazionaria della società, della politica e della Chiesa – che esiste! -, ma anche da chi nella società, nella politica e nella Chiesa condivide le finalità del DdL.

Che l’interpretazione/uso integralistico della teoria del gender abbia conquistato l’egemonia dell’elaborazione antropologica della sinistra dà l’idea di una modifica genetica del suo patrimonio e, in ogni caso, di una distanza crescente dal Paese reale. Il modello culturale è il modello Fedez? Sarà ancora possibile affermare, senza essere incriminati, che si ritiene “innaturale”, ancorché rispettabile, l’unione omosessuale? La democrazia non può essere una dittatura della maggioranza. Ma tampoco di una minoranza.

 

Editoriale da santalessandro.org, Sabato 26 giugno 2021

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