LibertàEguale

Duverger, tra diritto costituzionale e scienza della politica

di Stefano Ceccanti

 

Maurice Duverger, scomparso nel 2014, ma in realtà assente nel dibattito pubblico già da una decina di anni prima della scomparsa per un grave peggioramento delle sue condizioni di salute, è stata una delle figure chiave che ha condizionato sin dalla seconda guerra mondiale il dibattito costituzionalistico e politologico, non solo in Francia. Proprio nel Paese transalpino, però, a differenza di molti altri contesti nazionali, tra cui l’Italia, è stato oggetto sin dall’inizio del secolo, di una sostanziale rimozione.

Per contrastare in modo deciso e motivato quella scelta alcuni studiosi, soprattutto francesi, organizzarono un colloquio nel 2017 di cui ora escono gli atti: “Maurice Duverger. L’héritage résistant d’un mail-aimé”, curati da due studiosi di Bordeaux, Daniel Bormaud e Philippe Claret per l’editore Garnier.

Dietro questa rimozione ci sono indubbiamente cause diverse, a cominciare da quelle caratteriali che gli autori non negano: temperamento spesso burbero, incapacità di relazionarsi costantemente a vari discepoli, e quindi mancanza di interesse a promuoverli nei concorsi creando una vera e propria scuola. Accanto a queste spiegazioni, però, che obiettivamente possono rilevare fino a un certo punto (peraltro alcuni fortunati di noi, specie italiani, potrebbero dare testimonianze di segno parzialmente diverso) anche altre più importanti motivazioni sono analizzate puntualmente.

La prima è un’ambiguità giovanile col regime di Vichy, spesso valutata in un modo iper-intransigente col quale non si sarebbe salvato quasi nessuno dei maestri del diritto pubblico italiano operanti durante il Ventennio e in seguito protagonisti dell’avvento e del radicamento della nostra Costituzione. Qui una ricostruzione più che meticolosa di Pierre Sadran rimette le cose a posto, senza negare le ambiguità, ma collocandole in un contesto giusto ed equilibrato (pp. 143-145). Duverger, peraltro, è stato anche vittima dell’ossessione di volersi costantemente rispiegare su questo. In questa lettura equilibrata e documentata Sadran è più che confortato da Frédérique Rouvillois che, nel complesso, segnala le costanti del posizionamento di Duverger, che è sempre stato uomo della sinistra non comunista. Convintamente contrario al comunismo e ai determinismi economicisti del marxismo (p. 49), ma altrettanto risolutamente collocato a sinistra (p. 61), opponendosi peraltro al mito di un centrismo che rifiuta di scegliere. Qui manca tuttavia qualche riferimento più puntuale al personalismo di Emmanuel Mounier, filtrato dal domenicano Jean-Marie Maydieu, che aveva enunciato le coordinate di una moderna sinistra non comunista, ritenuto da Duverger decisivo nella sua formazione.

Il punto chiave, però, a bene vedere, è l’evoluzione delle due discipline, del diritto costituzionale e della scienza della politica. Duverger era il sostenitore di un metodo combinatorio, come lui stesso lo aveva definito (anche se gli autori preferiscono rifarsi ad un’altra delle sue definizioni, quella di “analisi strategica delle istituzioni’), che metteva insieme senza confonderle, le regole stabilite dal diritto costituzionale (che non sono mera sovrastruttura) con l’analisi puntuale della loro applicazione effettiva, in un ampio uso della comparazione, capace di cogliere le regolarità di fondo. L’applicazione, a seconda di come operano alcuni variabili, non ultimi i partiti e i sistemi di partito, porta a curvare l’interpretazione delle regole in direzioni almeno parzialmente diverse, giacché di norma le regole designano dei confini, dei paletti, ma dentro di essi la vita politica può scorrere in vari modi, come spiega anche Didier Maus (p. 210). Per la comparazione in Duverger, in un periodo in cui essa era in genere limitata da scarse traduzioni, si veda specificamente il contributo di Slodoban Milacic (pp. 28-32). In seguito, però, dopo il “momento Duverger”, quello appunto del metodo combinatorio e più in particolare del rilievo dei partiti, le discipline si sono separate nettamente: il diritto costituzionale ha virato verso una centralità dei commenti alla giustizia costituzionale (in seguito alla crescita di ruolo di quest’ultima con la sentenza del 1971 che ne ha ampliato il parametro, con l’accesso delle minoranze parlamentari dal 1974 e con il superamento del controllo accentrato nel 2008) e la scienza della politica verso modelli più quantitativi e sociologici. Ne ha fatto concretamente le spese la nozione di forma di governo semi-presidenziale che Duverger ha divulgato in modo costante dal 1970 (anche se il termine era stato coniato dal direttore di “Le Monde” Beuve-Méry), che in Francia non è più condivisa da quasi da nessuno. Tuttavia, al di là del termine usato, comunque ripreso fuori dalla Francia da Elgie, Sartori e molti altri (si ricordi per inciso un volumetto Ceccanti-Massari-Pasquino del 1996 per Il Mulino, tuttavia non richiamato nel testo, come del resto pressoché nessun testo della pur ricca letteratura politologica e costituzionalistica italiana diversa da Sartori), sembra difficile negare, come ricorda Bourmaud nelle Conclusioni, sulla scia del contributo di François Frison-Roche (p. 347), l’insegnamento permanente di Diverger: la Francia della Quinta Repubblica non si può spiegare classificandola né tra le forme presidenziali né tra quelle parlamentari (p. 539).  Del resto neppure Armel Le Divellec che contesta la formula preferendo parlare di sistema parlamentare “a captazione presidenziale” (p. 335) o, sulla scia di Philippe Lauvaux, di “sistemi parlamentari dualisti rinnovati” (p. 332), nega che ci si trovi di fronte a una forma di governo con specificità tali di cui dare ragione con l’uso delle categorie. Per inciso, anche in questo caso, Le Divellec ricorda le specificità del caso italiano, dove è il testo costituzionale (e non solo la prassi) a dare al Presidente della Repubblica considerevoli e peculiari poteri, tali che anche esso debba essere classificato con qualche specificità (p. 331). Com’è noto Lauvaux e Le Divellec con l’indebolimento post- 1989 del nostro sistema dei partiti preferiscono nel loro splendido manuale di diritto comparato sulle grandi democrazie (che adotta anch’esso un metodo combinatorio), parlare per l’Italia di “sistema parlamentare a correttivo presidenziale”.   

Duverger è stato quindi soprattutto vittima di questa deriva dei due continenti, del diritto costituzionale e della scienza politica: dimenticandosi del metodo combinatorio non ci si poteva che dimenticare anche di lui (p. 532), finito in una “terra di nessuno” come scrive Milos Joanovic (p, 247). Ma davvero quelle discipline possono essere di aiuto alla comprensione dei fenomeni senza riscoprire quella capacità combinatoria? A quella tendenza, purtroppo ben affermata, occorre quindi resistere, affermano gli Autori coinvolti.

Se questo è l’insegnamento complessivo, non minori sono alcuni contributi puntuali che partono dalle analisi di Duverger. Miroslav Novak, ad esempio, ci ricorda (p. 516) che l’analisi comparatista è preziosa per farci capire che non esistono ricette istituzionali valide a prescindere: che assetti proporzionalisti-consociativi sono adatti ai contesti di forti fratture sociali e politiche da ricomporre, pena l’esplosione dei sistemi, e che viceversa assetti maggioritari-alternativistici sono decisamente preferibili laddove si riscontrino maggiori condizioni di omogeneità (p. 516). E forse una qualche citazione del teorico italiano che ha più lavorato sulle questioni di omogeneità-eterogeneità sociale combinata con gli assetti istituzionali, ossia Costantino Mortati, non avrebbe sfigurato.

Anche Milos Joanovic ha un insegnamento prezioso che arricchisce la tesi sostenuta dai curatori secondo i quali il metodo di Duverger è sorto soprattutto per dare ragione del funzionamento delle forme di governo (p. 9): è vero che con la crescita del ruolo della giustizia costituzionale la legge non è più rimessa alle sole maggioranze parlamentari pro tempore; ma a loro volta anche i testi costituzionali (e di conseguenza le sentenze delle Corti costituzionali) non scendono dal cielo, sono anch’essi il frutto di una volontà maggioritaria, sia pure con quorum rafforzati e tempi diversi (p. 274), anche nelle scelte dei giudici, per cui un metodo combinatorio  può essere adottato anche per lo studio della giurisprudenza costituzionale.

C’è quindi di che meditare, come sostiene Christian Bidégaray (p. 176) per non cadere nel “feticismo della giurisprudenza” praticato dai costituzionalisti e dal “determinismo sociale” dei politologi, uniti nell’abbandono infecondo del metodo combinatorio. Del resto Duverger aveva utilizzato tale metodo non solo per leggere la realtà, ma anche per proporre riforme poi effettivamente realizzate: non solo dal 1956 l’elezione popolare diretta del vertice dell’esecutivo in un sistema che partiti deboli stavano portando al disastro (adottata nel 1962) ma anche nel 1988 l’adozione del quinquennato presidenziale (superando il settennato) e la precedenza temporale delle presidenziali sulle legislative (come ricorda Alain Laquièze, p. 231), che sono state poi introdotte nel 2000 (con decorrenza dal 2002) per rendere altamente improbabile l’esperienza contraddittoria delle coabitazioni tra un Presidente e una maggioranza parlamentare di tendenze opposte.

A quel metodo occorre quindi ritornare.

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