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Giustizia amministrativa: tempi più stretti con il giudice monocratico

La accelerazione dei tempi di decisione della Giustizia Amministrativa potrebbe essere conseguita attraverso l’adozione di tre differenti misure: l’introduzione del Giudice Monocratico in I grado, la mediazione o conciliazione paragiudiziaria amministrativa e criteri premiali per la produttività dei funzionari pubblici che tengano conto della composizione dei conflitti insorti nella propria area di attività.

Nell’ordinamento italiano, sono stati già riconosciuti alcuni poteri assai limitati al giudice amministrativo, in composizione monocratica: poteri istruttori, poteri cautelari provvisori consistenti nel potere di sospensione, in attesa della decisione del Tribunale in composizione collegiale, ed il potere di pronunciare l’estinzione del giudizio, nel caso di ricorsi ormai abbandonati o cessati di fatto. In Germania e Francia, si ricorse al Giudice monocratico per dare soluzione ai carichi di lavoro ed anche in Italia, le ipotesi di decisione monocratica potrebbero essere ampliate allo stesso modo.

In Francia, la decisione monocratica è prevista nell’ipotesi di estinzione dei giudizi, per cessata materia, manifesta irricevibilità e manifesta carenza di giurisdizione (e questo in Italia è già legge) ma è anche prevista nel caso di materie enumerate dal legislatore ed afferenti ad un contenzioso minore.

In Germania, una decisione monocratica può essere assunta sia per materia, come in Francia (assegnazione automatica), ma anche a seguito di un procedimento interno al collegio: la Sezione del Tribunale cui è stata assegnato il ricorso decide se la causa debba essere decisa collegialmente oppure possa essere assegnata ad uno dei componenti, quale Giudice Monocratico (assegnazione facoltativa), a condizione che non vi siano questioni nuove o complesse di diritto o in fatto da decidere.

In Italia, dal 1999 il Giudice monocratico in I grado è in linea generale la regola per il processo civile, mentre nel processo amministrativo, il criterio generale è quello della collegialità. Per la rilevanza e la complessità delle questioni amministrative oltreché per meglio garantire il privato che ricordiamolo, lo vede in giudizio contro una Pubblica Amministrazione, è possibile la rinuncia alla applicazione di detto principio solo per il contenzioso minore o seriale; quest’ultima fattispecie riguarderebbe le “cause seriali” ovvero cause in cui siano prospettate questioni di diritto già risolte (per la presenza di precedenti giurisprudenziali univoci, ad es.). In entrambi i casi, il Giudice Unico può rinviare la causa al collegio, nel caso verifichi al momento della decisione che non sussistano i presupposti di rimessione alla decisione monocratica.

Occorre anche ricordare che in Germania, la maggioranza dei ricorsi viene risolta prima della sentenza di primo grado, in ragione della propensione della parte pubblica ad emendare i propri errori, senz’attendere la sentenza. Infatti, l’amministrazione, già nei colloqui con il giudice relatore, quando si rende conto della fondatezza delle censure dedotte innanzi al tribunale amministrativo, procede a modificare o a eliminare l’atto giuridico impugnato. Tale atteggiamento, è favorito anche dal fatto che i contenziosi risoltisi negativamente per l’Amministrazione sono valutati in sede di verifica periodica dei risultati conseguiti dai dirigenti dai cui atti o dalla cui inerzia è scaturita la controversia.

E’ importante, quindi, prevedere spazi di conciliazione para-giudiziaria amministrativa, senza necessità di ulteriori organismi di mediazione, come avviene per il processo civile. Un mediatore terzo – esterno al processo – non ha alcun mezzo per indurre una Amministrazione a svolgere una nuova istruttoria, mentre l’intervento sollecitatorio del Giudice, che venga a prefigurare una decisione sfavorevole – accompagnata da misure che riguardino sia la responsabilità che la produttività dei funzionari (come in Germania) porterebbe senz’altro l’Amministrazione ad una nuova istruttoria.

La proposta va nel senso del risparmio di risorse, del maggior numero di ricorsi decisi, a parità di carico di lavoro, della maggiore responsabilizzazione del Giudice nell’esercizio delle funzioni, nonché della notevole accelerazione dei tempi di decisione. E ciò non solo per la diversa composizione dell’ Organo giudicante e per una possibile più ravvicinata calendarizzazione delle udienze, ma anche perché un diretto “contatto” tra Giudice e Parti potrebbe portare ad una maggiore chiarezza delle reciproche posizioni e, pertanto, ad una composizione delle controversie, già in sede cautelare e comunque, in un momento antecedente alla pronuncia di merito.