di Salvatore Curreri
Nella seduta della Giunta per il regolamento del 4 marzo 2020, il Presidente Fico, in riferimento alla possibilità di prevedere forme di partecipazione ai lavori parlamentari a distanza, ha evidenziato che essa era stata già esclusa dall’Ufficio di Presidenza nella riunione del 2 agosto 2011 sulla base dell’interpretazione dell’art. 64.3 Cost. secondo cui il riferimento ivi contenuto ai “presenti” doveva intendersi riferito esclusivamente a quanti fisicamente tali in Aula.
Dalla lettura del resoconto sommario di quella seduta le cose, però, non stanno propriamente così per due motivi.
In primo luogo, la questione allora discussa riguardava il caso di un singolo deputato che, trovandosi in custodia cautelare in carcere a seguito della concessione dell’autorizzazione della Camera, chiedeva che gli fosse resa possibile la partecipazione a distanza ai lavori parlamentari tramite le risorse tecnologiche disponibili. A riprova della dimensione individuale della fattispecie allora decisa, il Presidente della Camera in quell’occasione fece riferimento, come rimedio, al meccanismo della sostituzione con altro deputato in commissione.
Non credo sfugga a nessuno l’incomparabilità tra il caso specifico del singolo deputato e quello attuale, ahimè molto più diffuso, che riduce la rappresentanza politica di alcuni territori, altera i rapporti di forza tra i gruppi politici e rischia di paralizzare, per mancanza del numero legale, il Parlamento in un frangente così grave come quello che stiamo attraversando in cui il Governo emana provvedimenti limitativi delle libertà fondamentali sottratti ad ogni tipo di controllo, preventivo e successivo.
In secondo luogo, non solo non vi è alcun riferimento nel resoconto sommario alla interpretazione della nozione di “presenti” di cui all’art. 64 Cost. ma nella stessa seduta il Presidente Fini – testualmente – ritiene che, oltreché valutare la questione dal punto di vista meramente tecnico – “si dovrebbe realizzare una modifica dell’ordinamento, quanto meno a livello regolamentare se non costituzionale idonea ad ammettere in via generale la possibilità degli interventi a distanza dei membri delle Camere durante le sedute parlamentari”. Quindi non solo non si ritiene la modifica costituzionale sul punto necessaria ma si ammette che, a Costituzione vigente, si possa procedere con una modifica regolamentare.
Conclusioni quindi tutt’altro che apodittiche, come invece sembra siano state presentate nella seduta della Giunta per il regolamento dello scorso 4 marzo…
Professore in Istituzioni di Diritto pubblico e coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza nella Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche – Libera Università degli Studi di Enna “Kore”