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di Libertà Eguale, Fondazione Magna Carta, Riformismo e Libertà, Io Cambio

 

I due emendamenti riguardano i nodi prioritari che abbiamo rilevato, a partire da una questione di fondo, ossia la necessità di una forte legittimazione del premier con la previsione di un eventuale ballottaggio. 

 

1-Il primo emendamento, che riscrive l’articolo 92, tiene quindi conto di questa esigenza di fondo e di due questioni trascurate: la circoscrizione Estero e il bicameralismo paritario. Due peculiarità del nostro sistema istituzionale che creano problemi non risolvibili da parte della sola legge elettorale. Il testo della riforma se ne deve fare carico prevedendo apposite norme che diano copertura costituzionale alla disciplina elettorale ordinaria idonea a dare soluzione a quei problemi. 

 

     Circoscrizione esteroballottaggio 

     Per ciò che concerne la prima questione, si è sinora adottato in Costituzione un modello che, indipendentemente dal numero di elettori all’estero, garantisce loro una sorta di “diritto di tribuna”, ossia 8 seggi su 400 alla Camera e 4 seggi su 200 al Senato. Al momento gli elettori all’estero sono quasi 5 milioni, peraltro in espansione. Si tratta di una deroga al principio del voto eguale (un seggio ogni 117 mila elettori delle circoscrizioni del territorio nazionale, un seggio ogni 593 mila elettori della circoscrizione Estero, un rapporto cinque volte inferiore). Pertanto, nel momento in cui si prevedesse l’elezione “a suffragio universale e diretto” del premier, i quasi circa 5 milioni di elettori all’estero conterebbero per tutti i loro voti e potrebbero determinare la vittoria di un candidato il cui schieramento potrebbe essere secondo per numero di seggi. Va pertanto individuata una soluzione. E non potendo certamente escludere gli italiani all’estero dal voto per l’elezione del premier, l’unica soluzione è quella di prevedere che l’esito delle elezioni sia determinato in base ai seggi, cioè che cui la vittoria e l’eventuale premio siano attribuiti al raggruppamento politico e al candidato premier ad esso collegato che abbia ottenuto il maggior numero di seggi. 

     Non potendo immaginare l’elezione di un premier di minoranza e optando quindi per il ballottaggio nel caso non sia stata raggiunta la soglia necessaria (a nostro avviso la maggioranza assoluta dei seggi), nel turno decisivo risulterebbe eletto premier il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, demandando alla legge elettorale il modo di computare i voti degli italiani residenti all’estero in coerenza con l’impostazione costituzionale stabilita dagli articoli 48, 56 e 57 Cost., cioè in base al rapporto tra il numero dei elettori e il numero dei seggi rispettivamente della circoscrizione Estero e delle circoscrizioni del territorio nazionale.

     In questo modo al primo turno l’elettore esprimerebbe un unico voto che varrebbe sia per l’elezione del premier che per l’elezione parlamentare, senza possibilità di voto disgiunto (ovviamente, essendoci due Camere, le schede di votazione sarebbero due). Avremmo pertanto la scelta del premier da parte degli elettori, dato che sulle schede sarebbero stampati anche i nomi dei relativi candidati nello stesso riquadro delle liste/candidati del raggruppamento a cui sono collegati. Nell’eventuale ballottaggio (su un’unica scheda) l’elettore voterebbe direttamente sul solo nome del candidato premier e relativo contrassegno (o contrassegni). Ovviamente questa soluzione non potrebbe essere adottata dalla sola legge elettorale senza una norma di rango costituzionale.

 

     Bicameralismo paritario

     Data la permanenza del bicameralismo paritario non può essere esclusa l’eventualità di un esito elettorale difforme nelle due Camere, considerata la diversità degli articoli 56 e 57 della Costituzione per quanto riguarda la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, la modalità del riparto dei seggi su base regionale al Senato (riparto che precede l’eventuale assegnazione del premio su base nazionale), oltre alle diversità delle candidature. Anche se l’elettorato attivo è stato equiparato, l’eventualità di un esito non conforme, per quanto relativamente improbabile, va disciplinata. E c’è un solo modo: prevedere nel testo della riforma che in tale eventualità si effettui il ballottaggio, soluzione che la legge elettorale non potrebbe adottare senza che via sia una previsione costituzionale al riguardo, perché la legge ordinaria non può stabilire da sola che l’esito elettorale delle due Camere, con la conseguente attribuzione dei seggi del premio, dipenda da un unico voto.

E’ evidente che affidare in tutto o in parte l’effetto maggioritario ad un premio dovrà comunque comportare il rispetto della giurisprudenza costituzionale sulle soglie per assegnare il premio, che non potrebbe considerarsi superata neanche dalla riforma costituzionale, esprimendo esigenze permanenti di equilibrio.

 

 

2-Il secondo emendamento propone, da una parte, di ampliare il collegio di elezione del Presidente della Repubblica ai membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e a un numero di delegati delle autonomie locali pari a quelli dei delegati regionali; dall’altra, di innalzare al 55% la maggioranza richiesta dopo il sesto scrutinio, in modo da ampliarne e rafforzarne la base di legittimazione.

 

 

Atto Senato n. 935 A     –     EMENDAMENTO ARTICOLO 92  

L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

 

  1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

 

“Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Primo Ministro e dei ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

 

La candidatura alla carica di Primo Ministro avviene mediante collegamento con i candidati all’elezione delle Camere, secondo modalità stabilite dalla legge elettorale che prevede la pubblicazione dei nomi dei candidati Primo Ministro sulle due schede di votazione. 

 

E’ eletto Primo ministro il candidato collegato con il raggruppamento politico che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi in entrambe le Camere. Qualora nessun raggruppamento consegua tale risultato, si svolge il ballottaggio tra i due candidati Primo Ministro collegati con i raggruppamenti che hanno ottenuto il maggior numero complessivo di seggi nelle due Camere. E’ eletto Primo Ministro il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi nel ballottaggio. 

La legge elettorale delle Camere contempera i principi di governabilità, di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche, disciplina lo svolgimento del ballottaggio regolando il concorso degli italiani residenti all’estero in funzione del rapporto tra il numero di elettori e il numero dei seggi della circoscrizione Estero, e stabilisce altresì le condizioni per l’attribuzione di una quota aggiuntiva di seggi, fino al raggiungimento della percentuale massima complessiva del cinquantacinque per cento dei seggi in ciascuna delle due Camere, al raggruppamento collegato con il candidato eletto Primo Ministro. 

 

Chi ha ricoperto la carica di Primo Ministro per due legislature consecutive, salvo che esse abbiano avuto durata complessiva inferiore a sette anni e sei mesi, non può candidarsi immediatamente alla medesima carica. 

Il Presidente della Repubblica nomina Primo Ministro il candidato eletto e su proposta di questi nomina e revoca i ministri.” 

 

Atto Senato n. 935 A     –     EMENDAMENTO ARTICOLO 83  

L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2

(Modifiche all’articolo 83 della Costituzione)

1.Il secondo comma dell’articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“All’elezione partecipano i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza della minoranze e un delegato della Valle d’Aosta/Vallè d’Aoste, nonché un numero di delegati delle autonomie locali pari a quelli dei delegati regionali, designati secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.”

2.Al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

“Dopo il sesto scrutinio è sufficiente il cinquantacinque per cento dei

componenti dell’assemblea.”

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