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di Salvatore Curreri

 

Contrariamente ad alcune interpretazioni minimaliste presenti sui quotidiani collaterali alla maggioranza e diffuse dal Ministero dell’Interno, la mancata iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 13 su cui stanno protestando i sindaci provoca una serie piuttosto ampia di lesioni dei diritti e di problemi, che erano stati puntualmente spiegati nell’audizione di Salvatore Curreri, il cui stralcio riproponiamo qui.

 

L’art. 13 del decreto sicurezza prevede l’esclusione dei richiedenti asilo dall’anagrafe dei residenti nonché il divieto per gli stranieri inclusi nella rete SPRAR di eleggere domicilio nel Comune in cui sono stati inseriti.

Di conseguenza, il permesso di soggiorno provvisorio rilasciato permette a costoro di essere identificati e di poter regolarmente soggiornare nel nostro territorio ma non di potersi registrare all’anagrafe (art. 13).

Molteplici e gravi sono i vizi d’incostituzionalità da cui pare affetta una disposizione la quale, peraltro, non abroga espressamente l’attuale art. 6.7 d.lgs. 286/1998, secondo cui “le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione”.

Consentire allo straniero l’esercizio della libertà di soggiorno, che l’art. 16 Cost. riserva ai soli cittadini, e di contro negargli la libertà di domicilio, alla prima strettamente correlata e che l’art. 14 Cost. considera libertà inviolabile di ogni persona, costituisce una palese e irragionevole discriminazione nell’esercizio e nel godimento di una libertà fondamentale, lesiva quindi degli artt. 2 e 3.1 Cost.

Infatti, “lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l’Italia e il presente testo unico dispongano diversamente” (art. 2.2 d.lgs. 286/1998) per cui “una volta che il diritto a soggiornare (…) non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini” (C. cost., 306/2008, § 10).

Inoltre, e se possibile ancor più gravemente, il divieto di iscrizione anagrafica impedisce agli stranieri di accedere ed esercitare taluni diritti sociali che da essa dipendono e che, per consolidata giurisprudenza costituzionale, spettano agli stranieri regolari, indipendentemente dalla durata e dalla natura del soggiorno, quindi anche se provvisoria e precaria come quella del caso in specie. I servizi d’integrazione ed inserimento sociale, quindi, sono riservati solo ai titolari di protezione internazionale e non più, come finora accaduto, a quanti ne presentavano domanda. Così, ad esempio, il richiedente asilo non può più iscriversi al servizio sanitario nazionale, potendo al massimo fruire di cure urgenti o essenziali ospedaliere o ambulatoriali.

Il fatto che, a causa della mancata registrazione anagrafica, gli amministratori locali non potranno più conoscere il numero degli stranieri presenti sul loro territorio pare ad un tempo causa ed effetto del non dover più i comuni garantire loro i servizi pubblici e sociali.

Infine, tale modifica crea una discriminazione irragionevole rispetto agli altri stranieri che comunque possono ottenere l’iscrizione anagrafica dopo tre mesi di ospitalità nel medesimo centro di accoglienza (art. 6.7 d.lgs. 286/1998).

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