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di Stefano Ceccanti

 

Il tema della legge elettorale è tornato in agenda a causa della fine dell’iter parlamentare della legge sulla riduzione dei parlamentari. L’urgenza sarà però diversa a seconda di due variabili ancora incerte. La prima è che venga o meno richiesto il referendum popolare su di essa, possibile sulla base dell’articolo 138 della Costituzione. Se non ci sarà nessuna richiesta, la riduzione entrerà in vigore a gennaio e sarà operativa entro marzo col ritaglio dei collegi. Altrimenti si andrà a primavera inoltrata. Altra variabile al momento incerta è la sorte del referendum Calderoli per l’uninominale all’inglese davanti alla Corte costituzionale nel mese di gennaio: a mio avviso è altamente probabile che venga dichiarato inammissibile, tuttavia la prudenza è d’obbligo.

 

Perché il tema è tornato in agenda?

Perché il tema è tornato in agenda con la riduzione dei parlamentari? Per due motivi.

Il primo è che la grandezza dei collegi uninominali diventa ancora più grande. Già oggi, avendo scelto di eleggere circa un terzo dei parlamentari in collegi, in ognuno di essi sono ricompresi circa duecentocinquantamila elettori alla Camera e cinquecentomila al Senato. Così si salirebbe a circa trecentocinquantamila e ottocentomila. Non regge quindi uno degli argomenti classici pro collegio: la vicinanza tra eletti ed elettori.

Il secondo motivo è il divario che viene a crearsi dentro il Senato, eletto a base regionale, tra Regioni grandi a dominante proporzionale e Regioni medie a dominante maggioritaria. Infatti esse vedono scendere la loro rappresentanza da sette a tre senatori: a legge elettorale invariata ciò significa due alla prima forza, uno alla seconda e niente a gli altri. La divaricazione non si produce solo dentro il Senato ma anche tra le due Camere, dato che quella dei deputati è eletta con una formula nazionale. Si andrebbe così in rotta di collisione con la tendenza auspicata dagli organi di garanzia dopo il risultato del referendum 2016 che ha confermato il rapporto fiduciario del Governo con entrambe le Camere, scelta che porta con sé una logica armonizzazione tra le due leggi elettorali.

 

L’accordo di maggioranza

Per queste ragioni l’accordo di maggioranza non è partito subito dalla legge elettorale, ma da due innovazioni costituzionali principali senza le quali non può esservi piena armonizzazione: il voto ai diciotto-venticinquenni al Senato (nel 1994, 1996, 2006 e 2013 questo fattore ha contribuito a maggioranze diverse) e il superamento della base regionale per Palazzo Madama.

La critica per cui sarebbe sbagliato armonizzare integralmente le due assemblee non coglie nel segno: o si toglie la fiducia al Senato con un più ardito disegno riformatore (scelta ottima qualora ve ne fossero i consensi) oppure, finché non si arriva a quell’esito, due Camere che devono dare entrambe la fiducia al Governo debbono ridurre al minimo le possibili differenze.

 

Che cosa escludere: i collegi uninominali

Chiarito quindi perché e come la legge elettorale è tornata in agenda, è opportuno iniziare dalle scelte che vanno escluse per delimitare il campo.

In primo luogo non sono più difendibili, come già segnalato, i collegi uninominali a causa della loro grandezza sproporzionata. Avrebbe però senso risolvere il problema con una legge tutta fondata su collegi, come propone Calderoli? La risposta è No, anzitutto per un problema che solleva il turno unico: se esso si inserisce in sistemi di partito già frammentati, è inevitabile una spartizione all’interno di coalizioni. Come già visto con le leggi Mattarella e Rosato, questa scelta fa transitare frammentazione per cui varie forze anche piccolissime che non entrano nelle Camere attraverso la parte proporzionale, ce la fanno invece con la spartizione dei collegi. La soluzione non è però neanche il doppio turno di collegio perché esso, che pure risolve questo specifico problema, condivide con l’uninominale a turno unico due altri problemi di fondo quando viene inserito in sistemi frammentati: quello della mancanza di vincitore e quello del super-vincitore. Se si adotta un sistema di tal genere non è infatti solo per scegliere bene il singolo parlamentare, ma anche per produrre in modo apparentemente naturale una maggioranza. Tuttavia, come dimostrato nei giorni scorsi dal caso del Canada, se nei vari collegi sono presenti più forze dominanti a seconda dei territori, il vincitore può non esserci. E’ aperto, però, anche lo scenario opposto, a prescindere dai turni di voto: a seconda di come si combinano i risultati, l’effetto disproporzionale può anche essere enorme: con meno del quaranta per cento dei voti si può conseguire anche l’ottanta dei seggi, andando oltre la soglia dei due terzi con cui è possibile riformare la Costituzione senza poter richiedere il referendum.

 

Che cosa escludere: ratificare la frammentazione con il proporzionale

In periodi in cui le appartenenze sono estremamente fluide e gli orientamenti estremamente volubili vanno anche però escluse le formule elettorali opposte, quelle che si limitano a ratificare passivamente la frammentazione, ossia i proporzionali con basse soglie di sbarramento. Se si fossero lasciate vigenti in seguito le leggi elettorali utilizzate fino al 1992, specie quella della Camera, pur con tutte le critiche che possiamo fare alle leggi venute dopo, la frammentazione sarebbe stata ben superiore a quella tradizionale perché era mutato il contesto socio-culturale. Le leggi elettorali, specie quelle di democrazie parlamentari in cui il Governo dipende dal voto di fiducia, vanno viste non come un perfetto apparecchio fotografico, migliore quanto più accurato, ma come un trasformatore di energia che la canalizza, che la filtra.

 

Proporzionale con sbarramento alto o doppio turno di coalizione

Andando per esclusione, restano quindi due schemi praticabili: o un sistema proporzionale con soglia di sbarramento comunque più elevata del tre per cento attuale (con due varianti possibili: o una soglia nazionale esplicita o soglie territoriali implicite) o un doppio turno di coalizione analogo a quello utilizzato nei Comuni sopra quindicimila abitanti, ossia una rivisitazione dell’Italicum per entrambe le Camere sulla base dei criteri indicati nelle sentenze della Corte costituzionali (in primis le coalizioni, sia sin dal primo turno sia tra un turno e l’altro). Il primo sbarra di più anche se non aggrega in coalizioni prima del voto; il secondo può accettare di sbarrare di meno perché aggrega e determina un vincitore, mettendo però una soglia non superabile in seggi (il 55%), decisamente al di sotto dei due terzi. Spetta alla politica valutare quali di questi due schemi siano preferibili, non sulla base di interessi di parte di breve periodo, in genere smentiti poi al momento del voto, ma sulla base di una lettura di quale sia la migliore evoluzione possibile per il nostro sistema.

Resta infine aperta la questione della migliore scelta dei candidati: esclusi i collegi uninominali maggioritari, ma anche quelli proporzionali tipo Senato pre 1993 (perché sono una specie di lotteria), va ricordato che i sistemi proporzionali delle grandi democrazie non prevedono preferenze il giorno delle elezioni per non sommare competizione interna ed estera, ma rinviano a leggi sulla democrazia interna dei partiti. Un ottimo esempio da seguire.

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