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L’unica tutela è l’astensione

Andrea Danielli martedì 12 Aprile 2016
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Ha scatenato non poche polemiche il mio articolo comparso sul blog dell’Unità in cui ho provato a mostrare le difficoltà di prendere una decisione in merito al referendum del 17 aprile

Concludevo con: “contro una democrazia che non funziona bene l’unica tutela è l’astensione.”

Di fronte a questa dichiarazione, non pochi mi rinfacciano la Costituzione, suppongo l’Art. 48 “Il voto è dovere civico”. L’art. 75, che istituisce il referendum, è però più morbido “Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati”.  Non ho il dovere di partecipare, ma il diritto. La Costituzione prevede anche dei limiti all’esercizio del referendum: “Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”.

Non sono un costituzionalista, mi occupo sul lavoro di diritto da almeno cinque anni e la mia laurea in filosofia mi spinge a cercare argomentazioni razionali. Motivo per cui, armato dei mezzi disponibili anche ai sostenitori del Sì come  Wikipedia (alla voce referendum), un famoso motore di ricerca o il sito giurocost, ho provato a capire quale idea di democrazia avessero i Padri costituenti e i Giudici costituzionali che si sono espressi in più sentenze sulla legittimità dei quesiti referendari.

Mera curiosità, leggendo la genesi dell’articolo 75, si scopre una stesura del 1947, poi ridimensionata: “Non è consentito il ricorso al referendum diretto all’abrogazione di leggi tributarie o di quelle non contenenti norme giuridiche” (su La nascita della Costituzione a cura di Fabrizio Calzaretti).

Che sarebbe il nostro caso: mi pare che la norma giuridica valga poco di fronte a esigenze piuttosto pratiche, trattandosi di concessioni di natura strettamente economica. D’altronde, provando a leggere la storia dell’Assemblea costituente, si scopre che il referendum abrogativo si scontrò con la forte resistenza del PLI e di parte del PCI (compreso Togliatti), che si espresse con parole molto dure: “[Togliatti] Ritiene però che tale sistema non sia democratico: si passerebbe da una battaglia all’altra, nulla più funzionerebbe. Richiama pertanto l’attenzione dei Commissari sulle sue conseguenze, che metterebbero in forse la stabilità, la continuità e la possibilità stessa legislativa dello Stato repubblicano. Pensa che si debbano almeno imporre limiti ristretti all’attuazione di un tale sistema.” (Nascita della Costituzione)

Mentre le interpretazioni favorevoli erano motivate, come nel caso di Moro, dall’esigenza di colmare la sfasatura tra partiti e opinione pubblica (cfr. Pertici, Il giudice delle leggi e il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo).

Siamo, nella fattispecie, di fronte a una sfasatura tra partiti e opinione pubblica? A mio avviso solo in una interpretazione molto estensiva, su cui si gioca scorrettamente la campagna referendaria, e non nella formulazione effettiva: semplicemente un’opinione pubblica in materia di concessioni entro le 12 miglia non è mai esistita. Non è un tema che agiti le coscienze come l’aborto, l’eutanasia, le unioni civili, per i quali difendo a spada tratta lo statuto referendario.

Una lettura delle sentenze della Corte costituzionale non fa altro che rinforzare questa mia interpretazione; per esempio la sentenza 16 del 1978 scrive: “Effettivamente, libertà dei promotori delle richieste di referendum e libertà degli elettori chiamati a valutare le richieste stesse non vanno confuse fra loro: in quanto è ben vero che la presentazione delle richieste rappresenta l’avvio necessario del procedimento destinato a concludersi con la consultazione popolare; ma non è meno vero che la sovranità del popolo non comporta la sovranità dei promotori e che il popolo stesso dev’esser garantito, in questa sede, nell’esercizio del suo potere sovrano. Uno strumento essenziale di democrazia diretta, quale il referendum abrogativo, non può essere infatti trasformato – insindacabilmente – in un distorto strumento di democrazia rappresentativa, mediante il quale si vengano in sostanza a proporre plebisciti o voti popolari di fiducia, nei confronti di complessive inscindibili scelte politiche dei partiti o dei gruppi organizzati che abbiano assunto e sostenuto le iniziative referendarie.”

Caspita, si parla di “voti popolari di fiducia”. Ricorda molto la comunicazione del referendum “per l’acqua pubblica” e l’attuale “contro le trivelle”. Ma sarò io in malafede.

Un altro aspetto di valutazione nell’ammissibilità del quesito referendario è la “chiarezza” con cui è posto; “Esso deve essere chiaro, nel senso che deve incorporare ‘l’evidenza del fine intrinseco all’atto abrogativo’, ossia la finalità ispiratrice” come scrive, Criscuolo, giudice costituzionale in una utile relazione ( sul sito Corte Costituzionale )

In un altro passaggio afferma anche che: “L’art. 27, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 prevede che possa essere presentata richiesta di referendum per l’abrogazione di parte di uno o più articoli di legge, con ciò ponendo in primo piano l’organicità concettuale e normativa richiesta al quesito, che deve essere tale da mettere gli elettori nella condizione di esprimere una scelta consapevole e in sé coerente, quali che siano le disposizioni o i frammenti di disposizioni coinvolti nella richiesta abrogativa”.

Avrei a questo punto da obiettare sulla scelta consapevole, laddove, da quello che posso osservare nella campagna referendaria, si mira a convincere l’elettore utilizzando argomenti non inclusi nel quesito (trivelle, rinnovabili, no petrolio, sì panorama, turismo ecc). Purtroppo la Corte costituzionale non ha avuto modo di osservare la comunicazione dei comitati referendari quando ha preso la sua decisione – né è possibile in qualche modo censurare a posteriori tali atteggiamenti scorretti.

Dopo un’analisi in punto di diritto, un’ultima in punto di fatto. Precedenti referendum a valenza ambientale hanno creato problemi di effettiva gestione delle risorse pubbliche. La ricostruzione degli effetti perniciosi del secondo quesito dei referendum del 2011 “remunerazione del capitale investito dal gestore”, è in tal senso esemplare (sul sito del Sole24ore)

Nonostante l’odio di molta sinistra per il fascista Gentile, in cuore suo preferisce inconsapevolmente l’idealismo, dove la realtà sottostà alle nostre menti giuridiche razionali, e viene modificata dai referendum. Purtroppo il giorno successivo al voto ci risvegliamo immancabilmente in un’ontologia realista: i tubi invecchiano, si incrostano, perdono acqua e qualcuno deve pagare per metterne di nuovi.  E di solito chi spende e investe lo fa attendendosi un ritorno – dannata economia, pseudoscienza che non ha mai convinto gli idealisti!

 

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