di Stefano Ceccanti
Intervento sulla pregiudiziale relativa alla prescrizione
Presidente, vorrei ricordare anzitutto la prima violazione di metodo che è stata compiuta nei lavori di Commissione, quella dell’articolo 72, sul giusto procedimento legislativo, perché tutto è stato architettato per inserire a forza in questo provvedimento un tema estraneo, il tema della prescrizione, con forzature, inventandosi precedenti che non erano tali, creando dei precedenti pessimi che potrebbero essere purtroppo seguiti in futuro.
E poi alla fine abbiamo scoperto che tutte queste forzature servivano a introdurre una norma che non dovrebbe essere immediatamente applicata ma che dovrebbe essere applicata il 1° gennaio 2020.
Che cosa c’è di più irragionevole che fare delle forzature per una normativa che va in vigore il 1° gennaio 2020? Peraltro, non è stato un esponente dell’opposizione, ma un Ministro del Governo, il Ministro Bongiorno, che aveva sostenuto che ci doveva essere un legame tra questa misura singola, scorporata, della prescrizione e la modifica del processo penale, perché altrimenti sarebbe stata una bomba posta sotto il processo. Qui, invece di legarla in maniera contenutistica alla riforma del processo penale, si è avuta solo la brillante idea di legarla a una data, il 1° gennaio 2020, quando, come è noto, da qui al 1° gennaio 2020 tendenzialmente non maturerà niente di diverso, quindi un qualcosa che è incostituzionale oggi continuerà a restarlo e a dimostrarsi tale una volta applicata.
La nostra pregiudiziale dice varie cose, e ricorda vari principi costituzionali che sono colpiti da varie norme, ma soprattutto da questa sulla pratica soppressione della prescrizione.
Anzitutto l’articolo 111, e ne approfitto qui per sdebitarmi con il deputato Antonio Soda, che è scomparso qualche anno fa e che fu qui relatore della riforma sul giusto processo nel 1999, una delle riforme costituzionali più condivise del secondo sistema dei partiti e che aveva l’ambizione di riparare alle condanne sempre inflitte all’Italia dalla Corte di Strasburgo per la violazione dell’articolo 6 della Convenzione.
Perché, come ricordava Jeremy Bentham, una giustizia ritardata è sempre una giustizia negata. La pregiudiziale vi parla, accanto a questo, anche di altri parametri costituzionali: dell’articolo 24, sul diritto di difesa; dell’articolo 27, sulla presunzione di non colpevolezza e della funzione rieducativa della pena.
Sono tutte cose che tutti gli auditi, nessuno escluso, hanno imputato a questo provvedimento, sia che fossero costituzionalisti sia che fossero penalisti sia che fossero processual-penalisti. Ho invece la sensazione, senza qui riprendere gli argomenti specifici della pregiudiziale così come è scritta e compiuta, che a voi sia sufficiente mettere dei titoli altisonanti ai provvedimenti, quindi parole come “lotta alla corruzione” o “trasparenza”, per giudicare poi legittimo qualsiasi strumento che si infila più o meno abusivamente in questi provvedimenti. Un metodo di fare completamente sbagliato.
Vorrei, concludendo, qui richiamare l’attenzione a un episodio storico, a una lettera, che ci spiega esattamente come non sia possibile giustificare mezzi sbagliati a partire da finalità condivise. Il costituzionalista Salvatore Curreri ha appena pubblicato un volume, Lezioni sui diritti fondamentali, in cui riprende una lettera di San Tommaso Moro – proclamato qualche anno fa patrono dei politici, anche se le sue convinzioni in materia di libertà religiosa non erano esattamente le nostre e che accettò qualche singola forzatura in materia di intolleranza religiosa come cancelliere del re – in cui un corteggiatore integralista della figlia gli propose di condannare a morte a priori qualunque sospetto di eresia, questa era la proposta; lui gli scrisse una lettera, in cui scrisse così: tu vuoi fare un buco nella rete del diritto per andare di là a prendere il diavolo, ma una volta che tu abbia fatto quel buco, chi ti assicura che non sia il diavolo a balzar fuori a prendere te?
Ecco, opponendoci a questo provvedimento noi non vogliamo fare un buco nella rete del diritto.
(Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico)
Vicepresidente di Libertà Eguale e Professore di diritto costituzionale comparato all’Università La Sapienza di Roma. È stato Senatore (dal 2008 al 2013) e poi Deputato (dal 2018 al 2022) del Partito Democratico. Già presidente nazionale della Fuci, si è occupato di forme di governo e libertà religiosa. Tra i suoi ultimi libri: “La transizione è (quasi) finita. Come risolvere nel 2016 i problemi aperti 70 anni prima” (2016). È il curatore del volume di John Courtney Murray, “Noi crediamo in queste verità. Riflessioni sul ‘principio americano'” , Morcelliana 2021.